I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.

Titoli di studio esteri

Riconoscimento dei titoli di studio esteri

  • normativa italiana sul riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero
  • modulistica da presentare (negli allegati in fondo alla pagina)

Equipollenza: che cos’è

L’equipollenza dei titoli di studio, scolastica o accademica, è la procedura mediante la quale l’autorità scolastica o accademica determina l’equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito all’estero con un determinato titolo presente nell’ordinamento italiano.

Può essere riconosciuto corrispondente ad un diploma italiano solo  un titolo di studio finale conseguito all’estero al termine di un percorso scolastico; non può essere richiesta l’equipollenza per i titoli riguardanti arti e professioni ausiliarie sanitarie, per le quali esiste una normativa speciale.

A chi rivolgersi

Titolo di studio

Ufficio competente

Diploma conclusivo dei corsi d’istruzione  di 1° grado

Ufficio scolastico regionale – ambito territoriale della provincia di residenza

Diploma conclusivo dei corsi d’istruzione  di 2° grado

Qualsiasi Ufficio scolastico regionale – ambito territoriale

Titoli accademici

Università degli studi

Chi può fare domanda

Per i titoli di studio scolastici (non universitari)

  • I cittadini di Stati membri dell’Unione europea
  • I cittadini degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo
  • I cittadini della Confederazione elvetica (Svizzera)
  • I titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria

L’equipollenza ad un diploma di 2° grado non può essere rilasciata prima del compimento del 18° anno d’età

Documenti da allegare alla domanda

  • titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatica o consolare italiana o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di provenienza;
  • dichiarazione di valore*rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare italiana nel paese di provenienza, indicante la posizione giuridica della scuola (statale o legalmente riconosciuta, con l’indicazione del gestore), il valore (durata, ordine e grado degli studi cui il titolo si riferisce), e la validità ai fini del proseguimento degli studi e dell’assunzione a posti di lavoro nel paese in cui è stato conseguito;
  • eventuale documentazione idonea a provare la conoscenza della lingua italiana ai fini dell’esenzione dalla prova integrativa di italiano:
  • attestato di frequenza di corsi di lingua italiana
  • attestazione della lingua italiana tra le materie classificate nel curriculum scolastico

*Dichiarazione di valore

La ”Dichiarazione di Valore” è un documento da presentare obbligatoriamente che attesta il valore di un titolo di studio conseguito in un sistema di istruzione diverso da quello italiano.

E’ redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate/Consolati) ”competenti per zona”, vale a dire le più vicine alla citta in cui si trova l’istituzione che ha rilasciato il titolo straniero.

Se il Paese in cui è stato rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell’Aja* (5 ottobre 1961), sul titolo bisognerà apporre la cosiddetta ”Postilla dell’Aja” prima di richiedere la Dichiarazione di Valore. I fini per i quali puo essere richiesta la Dichiarazione di valore sono i seguenti:


a) proseguimento degli studi scolastici e universitari; 
b) iscrizione presso le Università;
c) omologazione di un titolo universitario per il proseguimento degli studi post lauream (master, dottorato, etc.);
d) equipollenza.


I Titoli di studio o professionali conseguiti all’estero non sono automaticamente riconosciuti in Italia, vale a dire che non hanno alcun valore legale. Pertanto, la Dichiarazione di Valore ha l’unico scopo di descrivere il valore acquisito dal Titolo di studio nel Paese di origine e, ai fini del riconoscimento o dell’equipollenza dei titoli o affinché si intenda spendere i titoli nei rapporti con le pubbliche Amministrazioni o per l’esercizio di professioni regolamentate, essa deve essere presentata alle competenti Autorità italiane, vale a dire:

  • le istituzioni scolastiche (nel caso in cui gli studi scolastici obbligatori debbano essere ancora ultimati);
  • gli Ambiti Territoriali (ex Uffici scolastici provinciali) per i diplomi di livello pre-universitario;
  • gli Atenei, per ottenere l’equipollenza delle Lauree estere;
  • il Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca per l’equipollenza accademica dei dottorati (Ph.D.) esteri;
  • i vari Ministeri per quanto concerne i riconoscimenti professionali (ai fini dell’esercizio di professioni regolamentate).


In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato (sentenza n. 4613 del 4/9/07), rilevando come ”[...] per quel che riguarda i titoli di studio conseguiti nell’ambito dell’U.E., alla Dichiarazione di Valore non puo essere riconosciuto un ruolo decisivo e discriminante. Infatti, la P.A. ha l’obbligo di motivare le sue decisioni con riguardo ai contenuti formativi del diploma, non semplicemente in relazione ad aspetti estrinseci rispetto alle competenze ed alle abilità professionali attestate dal titolo, quale formalmente è la Dichiarazione di Valore, ma sulla base di una valutazione sostanziale, mediante l’impiego (da valutarsi caso per caso da parte del responsabile del procedimento) di tutti gli strumenti istruttori normalmente disponibili (inclusa la corrispondenza diretta e/o diplomatica, considerata tuttavia nel suo aspetto ordinario di fonte di informazioni non aventi carattere esclusivo o infungibile).

Nella Dichiarazione di Valore sono riportati i dati seguenti:

  • cognome, nome, data e luogo di nascita del titolare
  • istituzione sotto la cui autorità e stato rilasciato il titolo
  • data di rilascio del titolo
  • numero di registrazione
  • istituto di istruzione presso il quale sono stati ultimati o frequentati i corsi
  • campo, specializzazione, indirizzo
  • durata del ciclo di studio
  • media generale dell’esame finale
  • sistema di votazione vigente
  • professione abilitante all’esercizio, in seguito al compimento degli studi
  • brevi descrizioni dell’ordinamento scolastico nazionale a norma della Legge dell’Insegnamento del 24 luglio 1995 n.84

Apostille

* E' in vigore tra i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 e sostituisce, solo fra essi, la legalizzazione. Ogni Paese aderente indica quali sono le autorità competenti a rilasciare l'Apostille.

L'Apostille non è necessaria quando il Paese da cui proviene l'atto straniero ha aderito ad una convenzione internazionale, bilaterale o plurilaterale che la esclude. Per consultare l'elenco degli Stati aderenti e competenti a rilasciare l'Apostille http://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/DocumentiCittadinanza.pdf 

 

Per informazioni dott.ssa Stefania Saccone            Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

0746 491589 69220

 

Recognition of foreign qualifications

In this page:

  • Italian legislation on recognition of qualifications obtained abroad
  • forms to be submitted (in the attachments at the bottom of page)

Declaration of value

The Dichiarazione di valore (Declaration of Value) is a document attesting the value of a qualification obtained in an education system different than Italian.

It’s written in Italian and issued by Italian diplomatic representatives  abroad (Embassies and Consulates) "competent for the area," that is, the closest to the city where the institution that issued the title or qualification is.

If the country in which the certificate was issued signed the Hague Convention (5 October 1961), it has to be specified in the title, as so-called "Hague Apostille".

The purposes for which the Declaration of value may be required are the following:

a) continuation of school and university studies; 
b) registration with the University; 
c) recognition of a university degree to continue postgraduate studies (master, doctorate, etc.); 
d) consortium.


School or professional diplomas issued abroad are not automatically recognized in Italy, that is to say they have no legal value. Therefore, the Declaration of value is meant to describe the value acquired in the Education system in the country of origin and for  recognition or equivalence of qualifications that you may intend to spend in the exercise of professions. It must be presented to the competent Italian Authority, namely:

  • educational institutions (in case school education has yet to be completed);
  • the Ambiti Territoriali office (former provincial education offices) for pre-university level qualifications;
  • universities, in order to obtain the equivalence of foreign degrees;
  • the Ministry of Education, University and Research for academic equivalence of foreign doctorates and Ph.D.;
  • the competent Ministries with regard to professional titles (for all concerning regulated professions).

However, on this subject the State Council (judgment no. 4613, 09/04/07) noted that "[...] with regard to the qualifications obtained within the EU, the Declaration of value cannot be given a decisive role. In fact, Public Administration is obliged to explain its decisions with regard to the content of the diploma, not simply in relation to the formal skills and professional level held  by the title, but on the basis of a substantial evaluation, assessed on a case by case basis, through the use of all available instruments including direct and/or diplomatic correspondence)”.
In the Declaration of Value the following data are to be reported:

  • full name, date and place of birth of the holder
  • institution under whose authority the certificate was issued
  • date of issue of the certification
  • registration number
  • educational institution in which the courses have been completed or attended
  • field, specialty, address
  • duration of the study cycle
  • general average final examination
  • Voting system in use
  • qualifying for a profession, following the completion of studies
  • brief descriptions of the national school system in accordance with the Law of 24 July 1995 n. 84